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Rinvio a giudizio per diffamazione a mezzo stampa



Il Gup di Vallo della Lucania, Tiziana Santoriello, nell’udienza del primo febbraio ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio del Procuratore della Repubblica dott.ssa Ivana Niglio, formulata nei confronti dell’emittente televisiva 105 Tv per l’imputazione del reato di diffamazione con l’aggravante del mezzo della stampa. Ottiene per ora parziale riabilitazione la reputazione della persona offesa:  Giuseppe Apicella.

I fatti risalgono al marzo 2013 quando Apicella veniva sottoposto dai carabinieri della Stazione di Vibonati alla misura cautelare della arresto - facoltativo in stato di flagranza - per l’ipotesi delittuosa di furto aggravato di energia elettrica. Il P.M. competente disponeva in maniera immediata il regime degli arresti domiciliari.

Il 25 marzo 2013 il “telegiornale dell’emittente 105 T.V.”, condotto all’epoca da Roberta Cosentino, il cui servizio specifico aveva voce narrante della collega Antonietta Nicodemo, nell’informare dell’episodio relativo all’arresto di Apicella, dichiarando l’identità dello stesso, l’età e la residenza in Scario, riferiva, più volte durante il servizio, espressioni passibili di diffamazione quali: il “ladro”, il “ladro scariota già noto alle forze dell’ordine”. Soltanto il 26 marzo si teneva l’udienza di convalida dell’arresto con la chiusura delle indagini preliminari. Apicella, per conto del suo difensore, avv. Flavio Beati, ritenendo lesa la sua reputazione in virtù della sua dettagliata identificazione, presentava immediata istanza di querela alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania.

In questi giorni la notizia di rinvio a giudizio (al 3 luglio prossimo) dell’emittente televisiva difesa dall’avvocato Franco Maldonato.

In attesa del dibattimento esprime soddisfazione l’avvocato Beati sottolineando che “la Suprema Corte di Cassazione già con sentenza del 1995, n.° 221, ha statuito come giammai una persona, sebbene tratta in stato di arresto o addirittura condannata (figurarsi in ipotesi d’imputazione provvisoria) per ipotesi di furto, possa essere chiamata con il termine diffamatorio di “LADRO”, dovendo, per tale pronuncia, sussistere tre condizioni affinché vi sia la scriminante del diritto di cronaca, ossia:”a) che la notizia sia vera; b) che esista un interesse pubblico alla sua divulgazione in relazione alla sua rilevanza; c) che l’informazione sia espressa in termini civili, ossia non offensivi dell’altrui onore””.

Comunicato stampa

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